I permessi retribuiti (art. 19 del CCNL del 6 luglio 1995)
La concessione al dipendente di permessi retribuiti è disciplinata in modo puntuale e rigoroso dall’art. 19 del CCNL del 6 luglio 1995.
Si tratta di varie ma specifiche ipotesi, ciascuna caratterizzata da una propria particolare motivazione giustificativa e da una precisa durata temporale, in presenza delle quali il dipendente può legittimamente assentarsi dal lavoro senza alcuna decurtazione del trattamento economico.
In base a tale disciplina, il dipendente ha diritto a permessi retribuiti per i seguenti motivi:
a) lutto;
b) matrimonio;
c) partecipazione a concorsi o esami;
d) particolari motivi personali o familiari.
ln relazione a ciascuna ipotesi, i permessi sono calcolati in giorni per anno e, pertanto, non sono in alcun modo frazionabili in ore lavorative cumulabili, salvo il solo caso, espressamente previsto dalla disciplina contrattuale (art. 19, comma 6, del CCNL del 6.7.1995), di quelli riconosciuti per l’assistenza ai portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992)1.
La varietà dei casi configurati, anche sotto il profilo motivazionale, e il diverso grado di discrezionalità riconosciuto al datore di lavoro pubblico nella concessione dei permessi rendono opportuno la definizione di un quadro sistematico riassuntivo delle regole che presiedono la materia, anche sotto il profilo degli adempimenti procedurali da seguire, in modo da consentire, agli uffici di assegnazione del personale e a quelli preposti alla generale amministrazione del personale presso ciascun ente (Ufficio del personale o altra struttura organizzativa avente le medesime funzioni, prevista dall’ordinamento dell’ente), un’applicazione corretta e uniforme dell’istituto.
Infatti, trattandosi di una regolamentazione completa ed esaustiva, sono da escludere interventi modificativi della stessa non solo per opera della contrattazione integrativa (per la mancanza di un espresso rinvio in tal senso, come richiesto dall’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001), ma anche per effetto di decisioni e comportamenti unilaterali del datore di lavoro pubblico.