Le novità sulle assenze per visite mediche ed esami diagnostici

visita-malattiacon la circolare n° 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica si spiegano le novità introdotte dall’art. 4 comma 16 bis D.L. 101/2013 (ora L.125/2013)
Questo articolo recita ” All’articolo 55 -septies , comma 5 -ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «l’assenza è giustificata» sono sostituite dalle seguenti: «il permesso è giustificato»; b) dopo le parole: «di attestazione» sono inserite le seguenti:«, anche in ordine all’orario,»; c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica».
Quindi l’art. 55 septies comma 5 ter D.lgs 165/2001 è ora così formulato : “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (cassato : “l’assenza è giustificata” ) il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.
Il contenuto della Circolare può essere così sintetizzato: le assenze per visite, terapie ecc.. non rientrano più nelle assenze per malattia, ma rientrano nei permessi per motivi personali (oppure nei permessi brevi o nel recupero di ore a credito nel caso i permessi per motivi personali siano già stati esauriti) e devono essere giustificate da attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura dove il dipendente ha effettuato la prestazione sanitaria.
L’attestazione deve contenere il giorno e l’orario in cui la prestazione si è svolta, ma non la natura della prestazione né la causa della stessa. La certificazione rilasciata va consegnata al datore di lavoro o in modalità cartacea a cura del dipendente o via mail a cura del medico o della struttura sanitaria.
Quando coesistano  l’effettuazione di visita o terapia e la temporanea incapacità lavorativa (per malattia preesistente o per la modalità invasiva della prestazione o per altra causa attestata dal medico) trovano applicazione le regole già in vigore sulla giustificazione dell’assenza per malattia, a cui si aggiunge per il lavoratore l’obbligo di presentare l’attestazione della visita o terapia svolta.
In caso di terapie periodiche, anche per di lunga durata, il Dipartimento F.P. ritiene che possa essere sufficiente presentare un’unica certificazione del medico curante che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti. Tuttavia gli interessati dovranno fornire preventivamente al datore di lavoro il relativo calendario, e consegnare volta le attestazioni giornaliere sull’effettuazione della terapia.
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