Visite Fiscali per Malattia: ecco quante se ne possono ricevere

visita-malattiaLa tematica delle visite fiscali per malattia assume un ruolo di grande interesse nella disciplina del diritto del lavoro italiano, ed in particolar modo la parte di disciplina inerente ai dipendenti pubblici: ecco quindi un breve focus che inquadra con rapidità le principali caratteristiche dell’istituto..

Numero di visite fiscali per malattia consentite

L’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 206/2009 stabilisce innanzitutto che sono esclusi dalle visite fiscali per malattia tutti i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata l’ispezione fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. A partire da questa statuizione pertanto, la visita fiscale per malattia non può essere prevista per due volte per il medesimo evento morboso. Facendo un rapido esempio, se per una prognosi di dieci giorni il medico fiscale dovesse effettuare la visita fiscale di controllo già il primo giorno, per i rimanenti nove il dipendente avrebbe la facoltà di allontanarsi dal proprio domicilio senza alcun obbligo di reperibilità. È quindi possibile una sola visita medica di controllo. Gli eventuali prolungamenti del periodo morboso fanno invece scattare la possibilità di una successiva visita fiscale di controllo.

Quando avviene la decurtazione

Ma quando e come avviene la decurtazione dello stipendio per ingiustificata assenza alle visite fiscali per malattia? Perlustrando la normativa e la giurisprudenza in materia ci si imbatte nel decisivo Decreto Legge n. 463 del 12 settembre 1983: l’art. 5, ultimo comma di questo strumento normativo afferma che qualora il lavoratore dovesse risultare assente alle visite fiscali di controllo per malattia senza giustificato motivo, lo stesso decadrebbe dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà del trattamento per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo. In ulteriore istanza poi, la Corte Costituzionale, attraverso la sentenza n. 78 del 1988, ha confermato la regola della perdita del trattamento economico per i primi dieci giorni, stabilendo che per quelli successivi la decadenza dal medesimo diritto nella misura del 50% possa verificarsi soltanto nel caso di assenza ingiustificata a una seconda visita fiscale per malattia.
Pertanto si può certamente affermare che l’assenza ingiustificata alla prima visita fiscale per malattia cagiona la perdita dell’indennità per i primi 10 giorni di malattia (o comunque per il minor periodo di malattia certificato), oppure per il minor periodo che precede la seconda ed ulteriore visita. Mentre l’assenza alla seconda visita provoca la perdita dell’indennità per il periodo residuo dei primi 10 giorni di malattia e la riduzione del 50% dell’indennità per i giorni successivi, e così via per tutte le ulteriori visite fiscali di lavoro.

Giustificazioni eventuali per le assenze alla visite fiscali per malattia

Per comprendere meglio la disciplina della decurtazione occorre approfondire la questione della legittima giustificazione per l’assenza alle visite fiscali per malattia. Ampia e variegata è infatti la casistica normativa e giurisprudenziale inerente alla materia delle giustificazioni da parte del dipendente per un’eventuale assenza ad una di queste visite. A tal proposito una circolare emanata dall’Inps (più precisamente la n. 134421 dell’8 agosto 1984) afferma che debbano essere considerati giustificati i lavoratori assenti alla visita fiscale in caso di forza maggiore e situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza personale del lavoratore in altro luogo. Questa circolare viene poi integrata da una importante sentenza della Corte di Cassazione (sent. 6 aprile 2006 n. 8012) nella quale si afferma che è legittimo considerare giustificato motivo di assenza non solo lo stato di necessità o di forza maggiore, bensì anche una “seria e valida ragione socialmente apprezzabile”: ovviamente l’onere della dimostrazione di questa “ragione” grava sul lavoratore dipendente.
Osservando la materia dall’alto, pertanto, è immediato intuire che l’assenza durante le fasce di reperibilità inerenti alle visite fiscali per malattia potrebbe essere considerata giustificata in presenza di situazioni, documentate in maniera congrua, che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove, al fine di evitare gravi conseguenze per sé o per gli altri membri della famiglia.

di Marco Brezza da “Dipendenti Statali – il Blog”